Cari amici e colleghi, mi auguro che nessuno abbia interpretato questo silenzio da parte mia e dei miei stretti collaboratori, come una resa. Le cose belle richiedono tempo e quello che ci stiamo accingendo a fare è una gran bella cosa. Stiamo mettendo assieme le ingiustizie di cui tutti, chi per un verso chi per l’altro ci lamentiamo, per muovere un’unica, grande protesta.
I nostri curriculum di studi sono estremamente variegati, c’è chi, avendo studiato con il vecchio ordinamento, non è in possesso del diploma di scuola superiore, chi ha diplomi di diversa durata, chi si accinge a conseguire un diploma, come del corso sperimentale di jazz, che, essendo triennale, appare sottodimensionato rispetto a tutti gli altri corsi.
Inoltre i licei musicali sono ancora inesistenti mentre sono già stati attivati i bienni specialistici.
Tutto ciò esprime l’irrazionalità di questo momento di transizione della nostra istruzione musicale, in merito al quale possiamo sicuramente argomentare assai più utilmente di quanto possano fare o abbiano fatto, vaghe e fantomatiche commissioni.
Il nostro intento è quello di quantomeno tentare di bonificare questa situazione, sicuramente:
1) difendendo il valore dei titoli conseguiti con il vecchio ordinamento, che non possono essere svalutati a posteriori.
2) fatte salve le differenze fra i diversi percorsi di studio, garantire a chi lo volesse, la possibilità concreta e percorribile, di adeguare la propria formazione a quanto presupposto dalla cultura universitaria.
Abbiamo a questo scopo elaborato una bozza di ricorso attualmente all'esame di uno studio legale, che sottoponiamo alla vostra attenzione, in attesa di procedere verso passi definitivi.
Bozza di ricorso
In merito alle recenti legislazioni scolastiche, legge Berlinguer del 1999 e Riforma Moratti del 2004, che decretano la parificazione dei Diplomi dei Conservatori di Musica a Lauree triennali (di 1^livello) e postulano l’istituzione di un biennio specialistico al quale di fatto si accede tramite concorso ovvero esame di ammissione, per conseguire la Laurea di 2^livello, i ricorrenti in considerazione di quanto segue :
1. la Costituzione della Repubblica cita le Università e le Accademie quali Istituti di Alta Cultura (Art. 33) dunque paritetiche sul piano del valore delle competenze disciplinari.
2. Leggi antecedenti e successive, precisamente Legge n.734 6 luglio 1912, D. LGT. n. 1852 5 Maggio 1918, R.D. 4 Maggio 1925 n.653, R.D.L n. 214 7 Gennaio 1926, Regio Decreto 11 dicembre 1930 n. 1945, Legge n.812 22 Maggio1939, Legge n.262 2 Marzo 1963, O.M. 28 marzo 1985 hanno chiarito che al pari dell’Accademia per le Belle Arti, nonché dell’Accademia per l’Arte Drammatica, i Conservatori di Musica statali, così chiamati per ragioni storiche, sono da considerare pienamente Accademie ad indirizzo musicale, ovvero luoghi al pari delle Accademie sopra menzionate e delle Università, destinati a produrre Alta Cultura.
3. I Conservatori statali, di fatto e di diritto dunque Accademie di Musica, come tutti gli Istituti di Alta Cultura, conferivano titoli massimi, i cosiddetti Diplomi relativamente a singole discipline. Oltre tali titoli di studio, non v’era null’altro. Ulteriori approfondimenti avevano valore di titolo artistico e non di titolo di studio. Il Diploma di Conservatorio era dunque il titolo di studio massimo conferito dallo Stato Italiano ed attestava una preparazione completa ed esaustiva nell’ambito della specifica disciplina.
4. Fino a tempi recenti il vecchio ordinamento non prevedeva per il conseguimento del Diploma di Conservatorio, il Diploma di Scuola Superiore, ragion per cui molti diplomati tra cui anche attuali insegnanti di Conservatorio, oggi di fatto docenti universitari, concentrando le proprie risorse nello studio delle discipline musicali, non hanno conseguito il Diploma di Scuola Superiore.
5. La riforma in atto pone il ciclo di studi universitari quale completamento di un cosiddetto Liceo Musicale, mai esistito e tuttora non presente se non in forma minima o irrilevante nel nostro paese, avente tuttavia il compito di consentire l’apprendimento privilegiato della musica in sinergia con le tradizionali materie di studio della Scuola Superiore. Non esistendo Licei Musicali, nessuno studente ha potuto dunque beneficiare di quanto teoricamente offerto da tali Istituti, sobbarcandosi nei casi in cui anche il Diploma di Scuola Superiore è stato conseguito, l’onere di un doppio percorso assolutamente parallelo e privo delle suddette sinergie.
6. I tradizionali diplomi, quelli dunque rilasciati dal vecchio ordinamento, prevedono durata diversa a seconda delle discipline. Ve ne sono molti di durata decennale nei confronti dei quali la parificazione a Laurea triennale si configura come un inequivocabile declassamento e la richiesta di un ulteriore biennio di studi appare ancor più stridente.
7. La normativa oggi in atto che prevede dunque Licei Musicali non ancora attivati, Lauree triennali e bienni specialistici ha radicalmente modificato le modalità di apprendimento delle discipline musicali, frammentando esami in verifiche parziali e quindi non onerose, rispetto al vecchio ordinamento che prevedeva esami con vasto programma e dunque assai impegnativi. L’intero percorso di studi previsto dal vecchio ordinamento non è paragonabile a quello attuabile con la riforma.
8. Ben consapevoli di tali contraddizioni, alcuni Istituti di Alta Cultura hanno ritenuto di dover salvaguardare i titoli rilasciati in epoche precedenti alle attuali norme. Le Università innanzi tutto, che hanno reso le Lauree quadriennali equipollenti a Laurea di 2^ livello e quindi quinquennale in base alla formula del tre più due. L’Accademia di Belle Arti a cui si accede beneficiando tra l’altro del Liceo Artistico, attivo da tempo immemorabile, ha chiesto ed ottenuto di sanare la situazione convocando gli ex diplomati ed invitandoli a sostenere un corso integrativo di un anno, quale adeguamento per trasformare il proprio Diploma in Laurea di 2^ livello. Analogo trattamento era previsto dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Ministro Berlinguer) per i diplomati nei conservatori precedentemente all’entrata in vigore della legge stessa art 4 comma 3 “Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei diplomi accademici, secondo modalità e criteri stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h).”
9. I Conservatori al contrario non solo non hanno ritenuto di salvaguardare il valore dei titoli rilasciati con il vecchio ordinamento, declassando i vecchi Diplomi, compresi quelli decennali a Laurea di 1^ livello e quindi triennale, ma pongono anche uno sbarramento a chi volesse malgrado tutto accedere al biennio per adeguare il proprio titolo, istituendo arbitrariamente un esame di ammissione tra l’altro, per alcune discipline molto praticate, quali pianoforte, violino, chitarra, altamente selettivo, per risolvere l’inevitabile sovraffollamento.
10. L’irrazionalità della posizione assunta dai Conservatori è sottolineata dai programmi di studio del biennio, che non solo non assolvono il compito di aprire il diplomato del vecchio ordinamento alla cultura universitaria, ma in linea con i nuovi programmi, diluiti in tempi diversi e verifiche frammentate, ripropongono ancora quegli argomenti la cui competenza è già stata acquisita negli studi precedenti e attestata dal conseguimento del titolo massimo.
11. I docenti, oggi di livello universitario, senza per questo aver fatto alcuna abilitazione né aver sostenuto alcun tipo di concorso, essendo prodotti tutti dal vecchio ordinamento hanno titoli di studio uguali a quelli degli studenti che dovrebbero istruire. Nessuna modalità è stata istituita per valutare lo spessore di tali docenti, dei loro titoli artistici e culturali. Essi sono di fatto pari ai loro allievi se non per la condizione di essere insegnanti di Conservatorio, grazie comunque al vecchio ordinamento che in questo caso paradossalmente eleva questi specifici diplomati al rango di professori universitari declassando tutti gli altri.
Poiché
in tal modo si tradisce il senso di quanto affermato dalla Costituzione della Repubblica in merito all’Alta Cultura e ribadito da leggi successive,
si ledono diritti acquisiti, declassando titoli massimi,
si viola il diritto allo studio, ponendo esami di ammissione a chi non chiede altro che di conservare il valore di quanto precedentemente acquisito,
si creano disparità di trattamento tra ambiti disciplinari, Università ed Accademie,
Belle Arti e Conservatori, nonché fra singoli soggetti, diplomati docenti e diplomati non docenti,
si dà valore retroattivo ad una legislazione che prevede un percorso di studi totalmente diverso da quello previsto in epoca precedente, tra l’altro ancora non pienamente attuabile, vista la mancanza dei cosiddetti Licei Musicali,
i Ricorrenti chiedono dunque che
tutti i Diplomi rilasciati dai Conservatori, facenti riferimento al vecchio Ordinamento, siano resi equipollenti a Lauree di 2^ livello, senza discriminazioni per alcuno. Titoli massimi erano, titoli massimi debbono restare.
In seconda istanza, se la Magistratura non dovesse ritenere la nostra richiesta accettabile, chiediamo che i benefici relativi all’ acquisizione della Laurea di 2^ livello, frequentando il biennio nei Conservatori di Musica, vengano sospesi finché non sia prodotta una completa normativa atta a garantire con assoluta equipollenza l’ adeguamento del Diploma di Conservatorio a Laurea di 2^ livello come diritto inviolabile, che può essere pienamente tutelato solo se la futura normativa comprenderà le seguenti clausole:
In primo luogo l’abolizione dell’esame di ammissione. Nell’ottica di una prassi come sanatoria, il godimento del diritto all’adeguamento non può essere ostacolato da esami di ammissione e limiti di età.
In secondo luogo, il percorso di studi previsto per l’eventuale adeguamento dovrà tenere conto della qualità dei titoli di studio dei soggetti interessati, ovvero del numero di anni previsto per il conseguimento del Diploma specifico, dei crediti conseguiti qualora il soggetto fosse in possesso di una Laurea ed altro ancora che apposite commissioni dovessero valutare come comprovante le competenze in oggetto.
In terzo luogo, in base a quanto precisato circa la natura dei Diplomi come titoli massimi relativamente alle specifiche discipline, i programmi di studio previsti per l’adeguamento non dovranno comprendere competenze già attestate, bensì altre, di natura culturale e interdisciplinare.
Infine, oltre che a tutti coloro che sono in possesso dei vecchi Diplomi, riteniamo morale e doveroso chiedere che il beneficio dell’adeguamento sia esteso anche ad altri, che si accingono a conseguire il Diploma e che, non avendo studiato nei Licei Musicali perché inesistenti, hanno di fatto compiuto l’intero percorso di studi col vecchio ordinamento. Finché la riforma non sarà pienamente realizzata in ogni suo aspetto, sollecitiamo la costituzione di un’apposita commissione che valuti caso per caso l’accesso all’adeguamento dei diplomandi.
Un caro saluto
Francesco Di Giovanni